Separare le carriere non separa la PAS dai tribunali
Non esiste alcun rapporto tra il referendum sulla magistratura e il prelievo forzoso della bambina di Monteverde.
Non esiste alcun rapporto tra l’esito del referendum sulla magistratura e il caso di Stella, la bambina di Monteverde. Lo affermo perché, durante la campagna referendaria, il governo e la sua maggioranza hanno arruolato a favore del Sì ogni motivo di insoddisfazione nei confronti della giustizia: da Garlasco alla famiglia del bosco, mescolando garantismo e giustizialismo. Una campagna paradossale, perché il governo ha già gli strumenti per risolvere quei problemi, non alterando la divisione dei poteri, ma legiferando sui limiti del potere discrezionale dei giudici nel merito delle cause. In quella campagna è finita anche la battaglia delle madri separate, accusate di alienazione parentale e private dei figli a favore di padri talvolta violenti. Alcune di queste madri hanno votato Sì, convinte di imbrigliare quelle sentenze ingiuste. Oggi, dopo la vittoria del No, vedono nel prelievo forzoso di Stella la conferma della loro convinzione. È un’illusione ottica: l’assetto ordinamentale della magistratura non decide sulle cause di affidamento.
Il falso collegamento
I quesiti referendari riguardavano la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del CSM, l’istituzione di un’Alta corte disciplinare. Materia ordinamentale: pesi e contrappesi istituzionali, modalità di elezione degli organi di autogoverno, avanzamento di carriera dei giudici. Nessuna incidenza sulle decisioni di merito che un giudice prende in aula applicando le leggi vigenti, tra cui quelle sul diritto di famiglia e la tutela dei minori, che sono il contesto del caso di Stella.
Su questo caso, il comunicato della Garante dell’infanzia Marina Terragni identifica tre nodi distinti: l’applicazione processuale della PAS (Sindrome da Alienazione Parentale), una teoria priva di validazione scientifica; le modalità operative dei prelievi forzosi da parte di servizi sociali e forze dell’ordine; il mancato rispetto del diritto all’ascolto del minore, sancito dalla Convenzione di New York. Nessuno di questi nodi sarebbe stato sciolto dalla riforma costituzionale. La tendenza di certi tribunali a usare la PAS o a disporre allontanamenti traumatici dipende da prassi culturali, linee guida psicologico-giuridiche e interpretazione delle norme sui minori, non dallo “strapotere” dei magistrati che il referendum mirava a colpire.
Il falso collegamento tra le due questioni funziona così: il comportamento del Tribunale per i Minorenni nel caso Stella diventa l’ennesima prova di un sistema percepito come intoccabile e autoreferenziale. La tragedia della bambina viene convertita in un “ve l’avevo detto” contro chi ha votato No. Ma la tesi regge solo se si assume che il Sì avrebbe frenato quell’autoreferenzialità nel merito delle singole cause. Non è vero.
Un confronto empirico
Se la magistratura continua a compiere questi abusi perché non è stata riformata, dovrebbe seguirne che nei paesi dove le carriere sono già separate simili abusi siano meno frequenti. Verifichiamo.
In Spagna le carriere sono separate organicamente fin dal concorso: chi vuole fare il PM non può poi diventare giudice, e viceversa. In Germania i pubblici ministeri dipendono dall’esecutivo e seguono gerarchie del tutto distinte da quelle dei giudici. Nel Regno Unito i magistrati vengono selezionati tra avvocati di lunga esperienza; non esiste un concorso unico. Negli Stati Uniti i procuratori sono funzionari politici o dirigenti dell’esecutivo, mentre i giudici seguono percorsi di nomina o elezione indipendenti.
Cosa succede in questi paesi riguardo agli allontanamenti dei minori dalle famiglie? La Spagna ha dovuto legiferare esplicitamente per vietare la PAS nei tribunali, segno che il problema esisteva. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito la controversia scientifica e giuridica sulla PAS è ancora al centro di dispute accese. Diverse organizzazioni denunciano che, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, le madri single in condizioni di marginalità economica subiscono più facilmente la rimozione dei figli, perché i servizi sociali confondono l’indigenza con la trascuratezza.
Il tasso di allontanamento su mille minori parla chiaro: Spagna 0,44; Regno Unito 0,71; Germania 1,08; Francia 1,26; Stati Uniti 4,50. E l’Italia, con le carriere unificate e lo “strapotere” dei magistrati? 0,34. Il tasso più basso tra i paesi considerati. Il ricorso all’allontanamento in Italia è storicamente tra i più contenuti d’Europa. Dei 31.000-38.000 minori collocati fuori famiglia, solo il 26% risponde a misure di protezione giudiziaria urgente.
Le riforme davvero necessarie
Le ingiuste sottrazioni dei figli alle madri sono sempre troppo numerose, anche quando sono statisticamente più rare. Ridurle richiede interventi legislativi mirati, non ingegneria costituzionale.
Maternal preference. È il principio applicato dalla giurisprudenza per quasi tutto il Novecento. Ma la riforma del 2006, voluta dal potere politico, quello che dichiara di voler frenare lo “strapotere” della magistratura, ha introdotto il principio dell’affido condiviso, ponendo entrambi i genitori su un piano di formale simmetrica parità. La legge dovrebbe invece codificare la preferenza materna, specialmente nei primi anni di vita: chi ha generato e quotidianamente accudito il figlio dovrebbe partire in posizione privilegiata. Non sarebbe più la madre a dover dimostrare la propria idoneità di fronte alle pretese paterne, ma il padre a dover provare l’esistenza di un grave e documentato pericolo per il minore per richiedere un allontanamento.
Esclusione del padre violento. Nei tribunali civili e minorili le denunce di violenza domestica vengono spesso “separate” dalla valutazione sull’idoneità genitoriale. Si tende a considerare un uomo “cattivo marito ma buon padre”, costringendo i figli a frequentarlo. L’esclusione automatica, o quantomeno la sospensione immediata dei diritti di visita, in presenza di reati di violenza, compresa quella psicologica, allineerebbe l’Italia alla Convenzione di Istanbul (art. 31), che impone di considerare i fatti di violenza domestica nella determinazione dei diritti di custodia. Impedirebbe ai padri maltrattanti di usare il tribunale dei minori come strumento di ritorsione.
Inammissibilità processuale della PAS. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13217/2021 e successive, ha già definito la PAS una teoria priva di fondamento scientifico. Eppure essa rientra nei tribunali sotto mentite spoglie: “madre ostativa”, “simbiosi patologica”, “mancanza di accesso alla figura paterna”. Non basta una sentenza della Cassazione: serve una legge ordinaria che ne decreti l’inammissibilità processuale assoluta, vietando esplicitamente ai Consulenti Tecnici d’Ufficio e ai giudici di utilizzare termini, categorie diagnostiche o costrutti riconducibili all’alienazione parentale. Se la PAS venisse dichiarata inammissibile per legge, crollerebbe l’impalcatura su cui poggiano quasi tutti i provvedimenti di allontanamento forzoso motivati dal “rifiuto” del bambino verso un genitore.
Diritto al rifiuto e sospensione delle procedure coatte. Il sistema attuale concepisce il rapporto con il genitore rifiutato come un diritto assoluto da imporre anche con la forza. Se un minore ascoltato in modo protetto esprime paura o angoscia verso un genitore, quel rifiuto va rispettato e indagato clinicamente, non sanzionato con un prelevamento coatto. Il prelevamento a scuola con le forze dell’ordine dovrebbe essere vietato per legge, con un’eccezione tassativa: l’imminente pericolo di vita o l’abuso fisico diretto sul minore.
La filiera del pregiudizio
Le leggi sono strumenti: decisiva è la testa che li applica. Senza formazione scientifica specifica, il vuoto di conoscenza viene riempito da bias cognitivi e pregiudizi culturali. Quando quel pregiudizio è impregnato di una cultura patriarcale, si traduce in decisioni sistematicamente sfavorevoli alle madri e ai figli.
Nelle aule di tribunale si finge che il giudice sia neutro, “bocca della legge”. La psicologia giuridica dimostra invece che, di fronte a materie complesse come le relazioni familiari e i traumi infantili, in assenza di preparazione specifica il magistrato proietta sulla causa i propri stereotipi. Se il giudice, o l’assistente sociale, o lo psicologo della CTU, è cresciuto con il mito che la donna tenda a manipolare, che le denunce di violenza siano spesso “strumentali”, che la figura paterna vada imposta a tutti i costi, quel pregiudizio guiderà l’interpretazione di ogni prova. Il pianto e il terrore di una bambina non verranno letti come il trauma di chi ha subito violenza, ma come il risultato del “lavaggio del cervello” di una madre “simbiotica” o “alienante”.
Il problema attraversa tutta la filiera: il giudice spesso ratifica le relazioni dei CTU e degli assistenti sociali. Se questa rete è formata su manuali obsoleti o risente della stessa misoginia culturale che colpevolizza la madre appena manifesta fermezza, l’intero sistema diventa una trappola automatica. Il prelevamento coatto è l’atto finale di una catena in cui ogni passaggio intermedio è stato inficiato dallo stesso pregiudizio.
Un giudice non dovrebbe poter trattare di affido se non ha superato esami rigorosi di psicologia dello sviluppo, vittimologia e dinamiche della violenza domestica. La formazione permanente obbligatoria non è un dettaglio burocratico: è la condizione perché il sistema smetta di fabbricare casi come quello di Stella.
La separazione delle carriere fissa un magistrato nel ruolo di pubblico accusatore o in quello di giudice. Non crea alcuna competenza sul trauma infantile, non interviene sulla violenza di genere, non tocca le teorie con cui i CTU elaborano le loro perizie. Ciò che serve è la specializzazione delle funzioni abbinata a una formazione permanente obbligatoria, il contrario esatto di una riforma burocratica dell’ordinamento.
La protezione di una bambina come Stella non passa attraverso i quesiti referendari. Passa per la pretesa che chi siede su uno scranno giudiziario sappia distinguere una teoria pseudoscientifica dalla realtà traumatica di un minore, e che il legislatore smetta di lasciare quella distinzione all’arbitrio culturale del singolo giudice.


