Inaccessibile fino a prova contraria
La nuova legge sulla violenza sessuale sposta il fulcro dell'indagine dal rifiuto al consenso esplicito
La nuova legge sulla violenza sessuale, approvata all’unanimità in Commissione Giustizia alla Camera il 13 novembre 2025 (come Testo Unificato) e in attesa di voto in Aula e Senato, sposta il fulcro dall’assenza di rifiuto all’assenza di consenso. Riconosce che la mancata resistenza fisica non è attenuante, ma può indicare proprio l’assenza di consenso (paralisi da paura, stato di shock, ecc.). Ogni atto sessuale senza consenso libero, esplicito e attuale è violenza sessuale (reclusione 6-12 anni, art. 609-bis modificato). Si afferma che il consenso è revocabile in ogni momento.
L’emendamento è stato approvato all’unanimità e riscuote un ampio consenso nell’opinione pubblica, con qualche sacca di resistenza. Qualcuno si domanda come si dimostra praticamente l’assenza di consenso. L’interrogativo ci porta nel procedimento processuale. La dimostrazione sarà onere della Procura (PM), che si baserà su una valutazione complessiva di elementi, ricercando riscontri che provino oltre ogni ragionevole dubbio la mancanza del “sì”: ciò include le testimonianze, la messaggistica privata, lo stato psico-fisico della vittima, la coerenza del comportamento e del racconto, il contesto di squilibrio o vulnerabilità tra le parti.
Tuttavia, da cosa è mossa questa domanda? Tutti i dubbi sulla nuova legge, per come emergono dal dibattito, possono riassumersi in uno: esistono situazioni ambigue dove non si può distinguere nettamente il consenso dal dissenso. Ciò è vero, ma il punto cruciale riguarda qual è il principio che regola il comportamento e il giudizio nella situazione ambigua.
Voglio comprare un prodotto, ma non so se corrisponderà alle mie aspettative, se vale il suo prezzo, se è di qualità, se mi servirà davvero. Nel dubbio, rinuncio. Tuttavia, la legge mi viene incontro con il diritto di recesso. La situazione ambigua è risolta dal principio di tutela del consumatore.
Mi approssimo a un incrocio stradale. Il semaforo diventa giallo. Posso passare? No, devo rallentare e fermarmi. Se tento di passare prima di trovarmi nell’incrocio commetto infrazione. Lo stesso se tento di passare quando tutti i semafori sono rossi, perché tra breve mi scatterà il verde o perché agli altri non è ancora scattato.. La situazione ambigua è risolta dal principio di sicurezza stradale.
Passo davanti una casa. La porta è aperta, socchiusa o spalancata. Posso entrare? Solo se il padrone di casa mi invita o mi dà il permesso dopo che ho bussato. Qui, in caso di rifiuto, nessuno si domanda come faccia il padrone di casa a dimostrare di avere negato il consenso; tanto meno ironizza su autorizzazioni scritte. La situazione ambigua è risolta dalla inviolabilità del domicilio privato.
Nella relazione tra i sessi e nel rapporto sessuale, la situazione ambigua da quale principio è risolta? Se il principio è (come è stato) il presunto “diritto” o “bisogno” sessuale dell’uomo, il corpo femminile viene ritenuto disponibile fino a prova contraria. È questo che la legge vuole ribaltare. Il principio base stabilito dalla nuova norma diventa l’autodeterminazione della donna e l’indisponibilità del suo corpo salvo consenso libero, esplicito, attuale, comunque revocabile, stabilito dalla legge affinché l’atto sessuale non sia considerato violenza sessuale.


